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Spett.le Azienda

                                                                                              

                                                                                              

ALBA, lì 2 agosto 2025

 

 

OGGETTO: Riordino delle detrazioni fiscali dal 2025.

 

 

Spettabile Azienda,

l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 6/E/2025, fornisce le istruzioni operative sulle novità fiscali contenute nella L. 207/2024 (Legge di bilancio 2025), in materia di limiti alla fruizione delle detrazioni d’imposta.

 

Riordino delle detrazioni

Sono previsti, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni dall’imposta sui redditi, mediante un meccanismo di calcolo fondato su due parametri:

il reddito complessivo del contribuente;

il numero di figli fiscalmente a carico.

La norma, in sostanza, prevede una riduzione progressiva, all’aumentare del reddito, dell’ammontare massimo degli oneri e delle spese detraibili, accompagnata da una maggiore tutela per le famiglie numerose o con figli con disabilità accertata. Fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese, considerati complessivamente, per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sia dal TUIR sia da altre disposizioni normative, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare, le cui modalità di calcolo sono fissate dalla norma.

Resta fermo che, nella determinazione dell’importo degli oneri e delle spese ai quali applicare il riordino delle detrazioni in commento, devono essere rispettate le regole ordinarie previste dalle singole disposizioni agevolative, ivi inclusi gli specifici limiti e le percentuali di detrazione.

In particolare, nel predetto ammontare si deve tener conto, laddove previsto dalle disposizioni agevolative, degli oneri e delle spese sostenuti nell’interesse dei familiari. È utile ricordare che, a seguito delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2025, laddove le norme agevolative fanno riferimento ai familiari, fermo restando il rispetto, ove richiesto, delle condizioni ivi previste, è possibile fruire delle detrazioni per gli oneri e per le spese sostenuti nell’interesse:

del coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

di ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto

degli ascendenti conviventi.

L’ammontare massimo degli oneri e delle spese che danno diritto alla detrazione è calcolato moltiplicando l’importo base, determinato ai sensi del comma 2 dell’art. 16-ter, TUIR, in base al reddito complessivo del contribuente, per un coefficiente crescente in relazione al numero di figli, compresi i figli riconosciuti nati fuori del matrimonio e i figli adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, fiscalmente a carico ovvero soggetti con un reddito complessivo, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro.

Al riguardo, atteso che la predetta Legge di bilancio 2025 ha incluso i figli conviventi del coniuge deceduto fra i soggetti per i quali spettano le agevolazioni per i familiari, per ragioni logico-sistematiche si ritiene che, nel computo del numero dei figli per il calcolo del coefficiente, occorra includere anche i predetti soggetti che siano fiscalmente a carico.

L’importo base, stabilito dalla norma, è pari a:

14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro ma non superiore a 100.000 euro;

8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.

Il coefficiente da applicare all’importo base, ai fini del calcolo dell’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione, è pari a:

0,50 se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico;

0,70 se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico;

0,85 se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;

1 se sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio, sempre fiscalmente a carico, con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3, Legge n. 104/1992.

Il contribuente, quindi, ai fini del calcolo dell’ammontare massimo degli oneri e delle spese che danno diritto alla detrazione, deve:

                        1. quantificare l’importo base a seconda del reddito complessivo posseduto;

2. applicare all’importo base il coefficiente di cui al comma 3, individuato in relazione al numero dei figli fiscalmente a carico.

Il risultato così ottenuto determina l’ammontare massimo degli oneri e delle spese sul quale il contribuente deve calcolare l’importo della detrazione spettante.

Ai fini del computo del massimale degli oneri e delle spese ammessi in detrazione per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, sono escluse:

le spese sanitarie detraibili;

le somme investite nelle start-up innovative;

le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative.

Si precisa, inoltre, che sono escluse dall’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione anche le spese che danno diritto a detrazioni forfetarie, poiché in questi casi la quantificazione effettiva delle spese sostenute non è rilevante ai fini della fruizione della detrazione.

Ai fini del computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese che è possibile portare in detrazione, con riferimento alle spese detraibili in più annualità, rilevano solo le rate di spesa riferite a ciascun anno.

La disposizione stabilisce, inoltre, che sono in ogni caso esclusi dal predetto computo gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, nonché i premi di assicurazione aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana e i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo, sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024.

Sono, altresì, escluse dal computo dell’ammontare degli oneri complessivi detraibili le rate delle spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis, TUIR, ovvero di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024.

È utile precisare che ai fini del computo dell’ammontare degli oneri e delle spese detraibili, viene stabilito che il reddito complessivo deve essere assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Il contribuente con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro, ma non superiore a 120.000 euro, determina quindi l’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione come infra descritto e beneficia delle detrazioni per oneri (art. 15, TUIR) per l’intero importo.

Qualora, invece, il reddito complessivo percepito nell’anno di riferimento sia superiore a 120.000 euro, il contribuente, dopo aver determinato l’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione con le formule illustrate, beneficia delle detrazioni per oneri per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Con i più cordiali saluti.

           

                                                                                               Studio Ansaldi srl

 

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